Cumulo gratuito o ricongiunzione onerosa? pro e contro

Pubblicato da Segreteria il

L’argomento interessa principalmente coloro che, avendo presentato domanda di pensionamento con decorrenza 1.09.2021, si vedono recapitare in questi giorni dall’Inps il decreto di ricongiunzione ai sensi dell’art. 2 Legge 29/79 dei periodi con contribuzione Inps versati nella gestione privata. Tale richiesta, in molti casi, è stata prodotta dagli interessati da decenni.

I suddetti periodi riguardano servizi prestati come dipendente presso privati o lavoro autonomo (artigiani, commercianti, coltivatori diretti).

In molti casi, anche a causa della presentazione tardiva della domanda di ricongiunzione – che, per essere meno gravosa, va presentata quanto prima -, l’onere richiesto risulta essere elevato. Questo perché il calcolo dell’onere viene stabilito tenendo conto dello stipendio percepito alla data della domanda.

Nonostante la rateizzazione dell’onere venga fatta in base al numero dei mesi ricongiunti, le rate possono risultare mensilmente molto onerose, che poi andrebbero detratte dall’importo mensile della pensione, fino all’esaurimento del “debito”.

Ricordiamo che quanto versato per la ricongiunzione è attualmente deducibile dell’imponibile fiscale e quindi comporta uno sconto sull’Irpef.

Quindi gli interessati debbono valutare la convenienza se accettare quanto previsto dal decreto di ricongiunzione o optare, in alternativa dopo la rinuncia della stessa, per il cumulo gratuito per i periodi dei quali si era richiesta la ricongiunzione.

Analizziamo, brevemente, i più significativi pro e contro:

Con la ricongiunzione onerosa, ai fini pensionistici, i periodi vengono valorizzati con le regole della gestione pubblica (Cassa Stato) più vantaggiosa e quindi l’importo della pensione ne beneficerà sostanzialmente.

Se si chiede il cumulo gratuito ai fini dell’importo pensionistico si applica invece il calcolo “Pro rata” che prevede, per i contributi Cassa Stato le regole vigenti per i dipendenti pubblici, per la parte della gestione Inps privata o autonoma si applicano le regole vigenti in tali gestioni. (meno favorevoli).

In caso di cumulo gratuito, il pagamento del TFS/TFR terrà comunque conto dei tempi di attesa previsti (12 o 24 mesi), ma la decorrenza dell’attesa non partirà dalla data di cessazione ma del raggiungimento dell’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia (67 anni) (circolare Inps n. 60 del 13.03.2017).

Maggiori informazioni sull’argomento inseriamo richiedendo specifico appuntamento presso una delle ns sedi per verificare “praticamente” la convenienza o meno tra ricongiunzione o il cumulo gratuito.