Ricorso per indennita’ per le ferie richieste e non godute durante la sospensione delle lezioni

Il ricorso in oggetto riguarda docenti precari o già di ruolo che, negli ultimi dieci anni, hanno stipulato contratti a termine sino al 30 giugno, per il riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non espressamente richieste durante i giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dai calendari scolastici regionali.
La Corte di Cassazione con diverse sentenze ha stabilito alcuni principi imprescindibili:
A) Nessuna collocazione in ferie d’ufficio; i docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
B) Obblighi di informazione del DS: in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
C) Diritto all’indennità: tutti i docenti con contratto fino al 30 giugno hanno diritto all’indennità per le ferie non espressamente richieste e quindi non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.
Pertanto, i giorni di ferie complessivamente maturati dal docente, rimasti non goduti entro il termine delle lezioni (perché in numero superiore rispetto ai giorni di sospensione stabiliti dal calendario scolastico), debbono dar luogo alla corresponsione dell’indennità sostitutiva (monetizzazione).
Ai fini dei termini di prescrizione sarebbe opportuno attivarsi con l’invio di una raccomandata a.r. o PEC di diffida da indirizzare al Ministero e all’USR”.