Ricorsi al Giudice del Lavoro avverso la Mobilitá a.s. 2020/21

Pubblicato da Segreteria il

Sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai sempre più consolidatosi contro la mobilità del personale della scuola nelle parti in cui non prevede:

  1. la valutazione degli anni scolastici compiuti nelle scuole paritarie;
  2. il riconoscimento del diritto di precedenza previsto dalla legge n. 104/92 (art. 3 comma 3) anche nella mobilità interprovinciale per il referente unico che presta assistenza al genitore disabile;
  3. il raggiungimento del compiuto quinquennio sul sostegno per il personale docente di ruolo su tale tipologia di posti e che abbia anche precedente servizio su posti di sostegno di altro ruolo e/o pre-ruolo da poter sommare ai fini dello scioglimento del vincolo;
  4. la possibilità di partecipare alla mobilità al personale docente di ruolo assunto da FIT nell’a.s. 2019/20 (anche ex D.M. 631/2018) vincolandolo al quinquennio di permanenza nella sede assegnata;

L’Ufficio Legale della segreteria SNALS di Ancona, ha individuato le suindicate ipotesi di lesione di diritti che potrebbero trovare accoglimento da parte del GdL territorialmente competente.

Tali azioni andranno infatti proposte dinanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente atteso che il TAR del Lazio si è già dichiarato incompetente trattandosi di azione tesa al riconoscimento di diritti soggettivi.

Infine, facciamo presente che tutte le attività giudiziarie sono sospese fino al
15.04.2020; tuttavia, gli interessati dovranno presentare nei termini domanda di mobilità
contenente la richiesta vantata e, ove non sia possibile tramite il sistema di istanze on
line (per es. per blocco sostegno o ex Fit), produrre domanda cartacea tramite Racc. AR
o PEC e conservare copia.

 

Per adesione ai ricorsi in oggetto o per ulteriori informazioni inviare richiesta a info@snalsancona.it