AZIONE LEGALE 62. Equiparazione del servizio pre-ruolo a quello di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera

Pubblicato da Segreteria il

Aggiornamento del Ricorso concernente il personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato, diretto ad ottenere l’equiparazione del servizio pre-ruolo con quello di ruolo, ai fini della progressione di carriera, nonché diretto ad ottenere le differenze retributive maturate.

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimenti circa l’az. 38-bis, si precisa che tale azione non è più di attualità essendo ormai quasi tutti i docenti c.d. “storici” immessi in ruolo o in procinto di esserlo; conseguentemente, si rende necessario proporre una diversa azione diretta ad ottenere l’equiparazione del servizio pre-ruolo con quello di ruolo, ai fini della progressione di carriera, nonché per ottenere le differenze retributive maturate.

Tale azione era stata già proposta (Az. n. 62) ma, stante il numero esiguo di aderenti il relativo modello di ricorso non era stato predisposto in attesa di ulteriori adesioni.

Tuttavia, considerato l’elevato numero di immissioni in ruolo avvenute in questi ultimi tempi, l’azione sicuramente sembra essere divenuta di attualità. Pertanto, si rammenta che tale azione è rivolta a tutto il personale della scuola, in particolare a coloro che sono stati immessi in ruolo recentemente. Per costoro sarà necessario, una volta completato il periodo di prova, presentare domanda dal 1° settembre al 31 dicembre, per ottenere il decreto di ricostruzione della carriera.

Ovviamente, tale provvedimento, ove non dovesse riconoscere il servizio pre-ruolo con i medesimi parametri adottati per il servizio in ruolo, potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale del lavoro.

In tale sede si chiederà la disapplicazione della normativa nazionale in materia, di cui all’art. 485 D.lgvo n. 297/94, – che prevede una valutazione riduttiva del lavoro pre-ruolo ai fini del calcolo dell’anzianità (attualmente, infatti, il servizio pre-ruolo è valutato per intero per i primi 4 anni, per i restanti 2/3 eccedenti ai soli fini giuridici e per 1/3 ai soli fini economici), – in modo da adeguare la normativa italiana a quella comunitaria che impone di calcolare gli anni di servizio in modo uguale, a prescindere se si tratti di periodi di ruolo o non di ruolo.

Oltre che chiedere il riconoscimento per intero (ai fini giuridici ed economici) del servizio pre-ruolo, sarà anche chiesta la condanna del MIUR a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto rispetto alla fascia di anzianità spettante.

Ovviamente, tutti coloro che avevano chiesto di aderire all’azione 38-bis e, successivamente, sono stati immessi in ruolo potranno aderire alla presente azione n. 62 senza ulteriori costi.