Legge 3 agosto 2009, n. 102
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4
agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140
Legge di
conversione
Testo del
decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di
conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi,
nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni
internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24,
commi da 1 a 72, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4
agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Premio di occupazione e potenziamento degli
ammortizzatori sociali
1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del
capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i
lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di
rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in
progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attivita'
produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle
attivita' del progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo
stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali
stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli
ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di
lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.
2.
All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro
per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo
2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai
procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi
con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate
ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma
4.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati
comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri
derivanti dall'attuazione
del comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
«511. Nell'ambito delle risorse preordinate
allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per
le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e' autorizzata la spesa
di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009
il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo
come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22
dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce
modalita', termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come modificato
con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), della legge
23 febbraio 2006, n. 51».
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito
con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive
modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle
risorse del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite
al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del
trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' aumentato nella misura
del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario
nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro
per l'anno 2010.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con
delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
90 del 18 aprile 2009 . Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma e il
relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in
deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12
febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto
del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo
precedente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse
ad essi
destinate ai sensi dello stesso decreto.
7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i
seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al lavoratore
destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo
ne faccia richiesta per intraprendere
un'attivita' di lavoro autonomo,
avviare
un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa, o per
associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In caso di cassa
integrazione in deroga,
o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del
medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte
sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49».
8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia'
percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel
caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, per avviare un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa o per
associarsi in cooperativa in conformita' alla normativa vigente, e' liquidato il
relativo trattamento per un numero di mensilita' pari a quelle deliberate e non
ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a
seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o
comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero
strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui il medesimo
soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilita' per dodici mesi al massimo.
In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima
dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le
somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni.
8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate le modalita' e le condizioni per l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo
delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori
sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui
all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' essere,
in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in
tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 2 del 2009.
Art. 1-bis
Disposizioni
urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa
integrazione guadagni
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere
eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole
disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art.
1-ter
Dichiarazione di attivita' di assistenza e di
sostegno alle famiglie
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro
italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori
di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto
dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano
irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani
o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori
extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad
occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2,
adibendoli:
a) ad attivita' di assistenza per se stesso o per componenti
della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o
handicap che ne limitino l'autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare.
2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al
30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) per il lavoratore italiano o per il
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, mediante apposito
modulo;
b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante
l'apposita dichiarazione di cui al comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e' presentata
previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.
Il contributo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' presentata, con
modalita' informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena
di inammissibilita':
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi
i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro
extracomunitario;
b) l'indicazione delle generalita' e della nazionalita' del
lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e
l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente
valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
c) l'indicazione della
tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'attestazione, per la richiesta
di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, addetto al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito
imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000
euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore
di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui
in caso di nucleo familiare composto da piu' soggetti conviventi percettori di
reddito;
e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo
previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non
e' inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare, l'orario lavorativo non e' inferiore a quello stabilito dall'articolo
30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di
soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di
pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.
5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di
nulla osta al lavoro subordinato per le attivita' di cui al comma 1, presentata
ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e
3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la
programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari
non stagionali nel territorio dello Stato.
6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' limitata, per
ciascun nucleo familiare, ad una unita' per il lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare e a due unita' per le attivita' di assistenza a soggetti
affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza. La data della
dichiarazione di cui al medesimo comma e' quella indicata nella ricevuta di
acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.
7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita'
della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di
motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la
stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione
dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro
che ha dichiarato una o due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del
comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di
inammissibilita' della dichiarazione di emersione, una certificazione,
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza
del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui e'
sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di
due unita' per l'attivita' di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione
deve altresi' attestare la necessita' di avvalersi di due unita'. La sussistenza
di meri errori materiali non costituisce di per se' causa di inammissibilita'
della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti
senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro
ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il
datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione
all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del
richiedente il permesso di soggiorno.
8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente
articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del
datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attivita' di cui al comma 1 per
le violazioni delle norme: a) relative all'ingresso e al soggiorno nel
territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni; b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano
carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma
2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della
dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla
data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di
archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione
medesima.
10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente
articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che nei casi previsti al
comma 13.
11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla
comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il
rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di
lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi
relativi alle violazioni di cui al comma 8.
12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione
di emersione contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi
dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno
eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal
presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai
fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' di destinazione del
contributo forfetario, di cui al comma 3, sia per far fronte all'organizzazione
e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione
alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore
interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con
proprio decreto, determina, altresi', le modalita' di corresponsione delle somme
e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali
concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
15. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque presenta
false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della
procedura di emersione prevista dal presente articolo, e' punito ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e' commesso attraverso la
contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di
tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena
e' aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.
16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero
extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica
al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei
versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni.
17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente
articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di 67 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei
cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.
18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77 milioni
di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di
euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si
provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle maggiori
entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto di cui al comma 14 e,
quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno
2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali
all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno
finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate
contributive derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 2.
Contenimento del costo delle commissioni bancarie
1. A
decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i
bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non puo' mai superare,
rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del
versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di
disponibilita' economica per il beneficiario non puo' mai superare,
rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla
data del versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita`
economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. E' nulla
ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma
1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal
divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo:
«L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non
puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo
dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza
sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».
3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la
surrogazione del mutuo
prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7
del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data
della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio
delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di
surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in
misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di
ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla
banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a
quest'ultima.».
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in
vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge.
4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il
sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo
economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla poverta', nel quadro
degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del
Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo
4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, adecorrere dall'anno 2010 e'
autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al
funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
Art. 3.
Riduzione del
costo dell'energia per imprese e famiglie
1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati
dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in
materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformita' al comma 10-ter
dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per
l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha
immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite societa'
controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota
superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato
nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas
pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto
conto dei limiti di flessibilita' contrattuale, mediante procedure
concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalita' determinate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi
definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale
nelle procedure di cui al comma 1 e' fissato, con proprio decreto, dal Ministro
dello sviluppo economico su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e
prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la
struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente
verificati
dalla citata Autorita' sulla base degli elementi previsti nei contratti di
approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per
i corrispondenti periodi di competenza. L'eventuale differenza positiva tra
il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al
soggetto cedente e' destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che,
sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi tre anni, evidenzino un
elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti
dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorita',
tenendo conto dei mandati dei clienti.
3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto
attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas
naturale misure di degressivita' che tengano conto della struttura costi del
servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del
primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) adegua la
disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni
meccanismi di flessibilita' a vantaggio dei clienti finali, anche
industriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione
dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel
rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle
forniture.
4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al
presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e
sino all'adozione dei
medesimi provvedimenti da parte dei soggetti
competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, da'
diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni,
limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli
impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del
settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, se necessario,
dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.
4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta
di un servizio elettrico di elevata qualita' ed efficienza, alle aziende
elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il
regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al
comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. Atal fine l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la
determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di
distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei
costi per investimenti e finalizzati alla qualita' del servizio. I costi
sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti
perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il
settore elettrico.
Art. 4.
Interventi
urgenti per le reti dell'energia
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi
relativi
alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, nonche',
d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi
relativi alla produzione dell'energia, da realizzare con capitale
prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni
di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere
effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati
uno o piu' Commissari
straordinari del Governo, ai sensi dell'articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del Consiglio
dei Ministri e' adottata con le stesse modalita' di cui al comma 1
del
presente articolo.
3. Ciascun Commissario,
sentiti gli enti locali interessati,
emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza
delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie,
avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' individuati le
strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che cio' comporti
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonche' i
poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa
e degli altri Ministri competenti.
4-bis. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: « nonche'
dell'amministrazione della giustizia » sono inserite le seguenti: « e
dell'amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema
informativo della fiscalita'».
4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del
giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e
delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della
restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente
dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo
che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la
Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, la stima degli
immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza
tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili
confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria,
miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della
restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese
compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il
ripristino dello stato dei luoghi.
4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
assegnato alla societa' Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti
di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote
annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con
le assegnazioni gia' disposte. L'amministratore delegato della societa' Stretto
di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' nominato commissario straordinario delegato
ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, per
rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attivita', anche mediante
l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la
societa' affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione
definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente
approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.
4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una
durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il
commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sull'attivita' svolta e trasmette i relativi atti alla struttura
tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Art. 4-bis
Disposizioni
in materia di trasporto pubblico
1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli
settori del trasporto pubblico, le autorita' competenti, qualora si avvalgano
delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono
aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per
cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui
quali esercitano il controllo analogo. Alle societa' che, ai sensi delle
previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8,
paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano
aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza
pubblica e' fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di
servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi
da quelli in cui esse operano.
Art.
4-ter
Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa
dell'ENAV
1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-septiesdel
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro
per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n.
250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come
rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Al fine di assicurare la piena funzionalita' dei servizi di
navigazione aerea da parte della societa' per azioni denominata Ente nazionale
per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini,
Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari
interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, e' autorizzata
la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, i commi 2 e 3
sono abrogati.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 e'
abrogato.
6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, ad
eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo comma» sono
soppresse.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a
valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.
Art. 4-quater
Misure per
la semplificazione in materia di contratti pubblici
1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70,
comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «a presentare offerte»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se
l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima
data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2,
lettera c)» e l'ultimo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 86, il comma 5
e' abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione
appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di
prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara,
nonche', in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta,
procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione puo' provvedersi solo
all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;
2) al comma 2,
alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87,
comma 1,» sono soppresse;
d) all'articolo 88:
1) il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando
al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per
iscritto, delle giustificazioni.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo'
istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per
esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad
escludere l'incongruita' dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le
precisazioni ritenute pertinenti»;
3) al comma 2, le parole: «dieci giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni»
e' sostituita dalla seguente: «precisazioni»;
4) il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma
1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo
conto delle precisazioni fornite»;
5) al comma 4, le parole: «cinque giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;
6) al comma 7, dopo il primo
periodo e' inserito il seguente: «In alternativa, la stazione appaltante,
purche' si sia riservata tale facolta' nel bando di gara, nell'avviso di gara o
nella lettera di invito, puo' procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiara
l'aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;
e) all'art.
122, comma 9, le parole: «l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «l'articolo 87, comma 1»;
f) all'articolo 124, comma 8, le parole:
«l'articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 87, comma
1»;
g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo,
le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque
giorni»;
h) all'art. 166:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole:
«novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) al
comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano ai
progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si
applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche
amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si
applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art.
4-quinquies
Affitto di beni agricoli di proprieta' dello
Stato e degli enti pubblici
1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo
dell'imprenditorialita' agricola giovanile anche attraverso interventi di
ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa
con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i
beni liberi di proprieta' dello Stato aventi destinazione agricola non
utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto
ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente
comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a
giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente art. si
applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma
2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del
titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive
modificazioni.
5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi
destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalita' di cui al
presente art., previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi
proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilita' del
Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
modificazioni.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
impiegare con le modalita' di cui al presente articolo i beni di loro proprieta'
aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta
annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui
al presente art., anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di
alienazione dei terreni interessati, indicando le modalita' per l'esercizio del
diritto di prelazione sui beni affittati.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art.
4-sexies
Regime IVA delle prestazioni di trasporto di
persone
1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di
cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in
esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, nonche', anche
se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione
dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione
autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.
Art.
4-septies
Interventi in favore della filiera
agroalimentare
1. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il
primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«A completa attuazione di quanto
previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
all'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) e' versato l'importo di 20
milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i
compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del
periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per
il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,
con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di
destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del
restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord».
Art. 5.
Detassazione
degli investimenti in macchinari
1. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del
valore degli investimenti
in nuovi macchinari e in nuove
apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
16 novembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30
giugno 2010.
L'agevolazione di cui al presente comma puo' essere fruita
esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
2. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti
sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono
usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento
degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
3. L'incentivo fiscale e' revocato se l'imprenditore cede a terzi o
destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di
impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 e' revocato se i beni
oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione
in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. 3-ter. Per aumenti di
capitale di societa' di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro
perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli
2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3
per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di
imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i
quattro periodi di imposta successivi.
3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in
difficolta' finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con
l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di
credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle
citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli
importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti
coinvolti.
Art. 6.
Accelerazione
dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa
1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei
beni a piu' avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, entro il
31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficienti di ammortamento, di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27,
compensandola con diversi coefficienti per i beni industrialmente meno
strategici.
Art.
6-bis
Disposizioni in favore delle imprese esercenti
servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale
1. Al fine di fronteggiare le gravi difficolta' legate alla crisi
economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del
comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di
competenza statale e' riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009
e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non
superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto
dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima
complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno
2010.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno
2009, nonche' dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti modalita' operative e termini per l'erogazione delle
risorse di cui al comma 1. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1,
pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010,
si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite
alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'attuazione dell'art. 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del
presente decreto.
Art. 7.
Ulteriore
svalutazione fiscale di crediti in sofferenza
1. All'articolo 106 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR», sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente
comma:
«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente
all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta
precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in
qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti
controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui
allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle
svalutazioni eccedenti il detto limite e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi.»;
b) nel comma 5 dopo le parole « di cui al comma 3 »
sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».
2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 106 del TUIR,
introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si
applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso e la media ivi prevista e' commisurata alla residua durata del suddetto
periodo d'imposta.
3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia
delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le
sanzioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si
applicano in ogni caso nella misura massima.
Art. 8.
Sistema «export
banca»
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza
e disciplina le attivita' di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al servizio di
SACE S.p.A. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di
«export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che
possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. con l'utilizzo
dei fondi di cui
all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per
sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono
assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.
Con i medesimi
decreti sono stabiliti modalita' e criteri al fine di consentire le operazioni
di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A.
anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.
Art. 9.
Tempestivita'
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1.
Al fine di garantire la tempestivita' dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:
a) per prevenire la
formazione di nuove situazioni debitorie:1. le pubbliche
amministrazioni incluse nell'
elenco adottato dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o
maggiori oneri
per la finanza pubblica, le opportune misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul
sito internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al
numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di
debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo
di
accertamento di cui al presente numero comporta responsabilita'
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le
disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie
locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i
policlinici universitari,
e agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;
3. allo scopo di
ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove
situazioni debitorie, l'attivita' di analisi e revisione delle procedure di
spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i
Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge
29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e' effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni
incluse
nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le regioni e
le province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi
sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformita' con quanto stabilito
ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185
del 2008;4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni
di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici
non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli
analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al
numero 3 sono
inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio
sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente
previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n.
266;
b) in relazione ai debiti gia' in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei
residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data
di
entrata in vigore del presente decreto, per somministrazioni,
forniture ed appalti, e' accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
I predetti crediti
sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di
assestamento di cui all'art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
relativa all'anno finanziario 2009.
1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi
dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione
di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si
determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte
dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza
dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni
puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende
comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.
Art. 9-bis
Patto di
stabilita' interno per gli enti locali
1. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti possono escludere
dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31
dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei
residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007,
a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno relativo
all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma
1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250
milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento
di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8
della stessa legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai
residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per
il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria
per gli anni 2010-2013.
3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo
all'anno 2008, il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16
dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' prorogato al 30 settembre
2009.
4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le
seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».
5. Sono esclusi dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a
valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui
attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle
misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo
quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la
tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il
territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede
di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42
del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la
rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi
spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di
autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome,
ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali
statali, in misura tale da garantire disponibilita' finanziarie complessivamente
non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da
istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per le attivita' di carattere sociale di pertinenza regionale. In
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del
presente comma, criteri e modalita' per la distribuzione delle risorse di cui al
presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ivi
inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12
dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico
dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di
rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o
dell'ente pubblico di riferimento.
7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non
erogata puo' essere devoluta:
a) in misura non superiore al 50 per cento
dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi
beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere
pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma
l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di
spesa;
b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilita' che
residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera a), ad interventi
infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui
all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunita' locali
e del territorio;
c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale
fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo
sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di
stabilita' interno nell'ultimo triennio.
8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, sono definite le modalita' di attuazione del
comma 7.
9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine
di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29
giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette
risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilita' per l'anno 2009.
Art. 10.Incremento
delle compensazioni dei crediti fiscali
1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la
liquidita' delle imprese,
tramite un riordino delle norme concernenti il
sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo piu' rigoroso, sono
introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di contrastare gli
abusi:1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e' aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore
aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, puo' essere effettuata a
partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;
2. al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
2.1. all'articolo 3, comma 1, e'
aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i
contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a
rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella
unificata.»;
2.2. all'articolo 8, comma 4,
terzo periodo, dopo le
parole: «e' anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica
ed»;
2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le parole:
«articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74» e le
parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro
25.000»;
2.4. all'articolo 8-bis, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo:
«Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale
entro il mese di febbraio.»;
3. all'articolo 38-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti
dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le ulteriori modalita' ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi
previsti dal presente articolo.»;
3.2. al sesto comma, dopo le parole: «Se
successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione »,
dopo le parole: « indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o
compensate» e dopo le parole: «dalla data del rimborso» sono aggiunte le
seguenti: «o della compensazione»;
4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al
numero 3.1. ,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore
del presente decreto;
5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo
successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;
6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il
comma 49
e' inserito il seguente: «49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono
effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono
tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate
secondo modalita' tecniche definite con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.»;
7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti
relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a
15.000 euro
annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformita'
di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In
alternativa la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo
1, comma 5,
del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per
i quali e' esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del
codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2,
comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli
di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 39, comma 1, lettera a) primo periodo del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, e' effettuata apposita segnalazione agli organi
competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle
disposizioni
di cui alla presente lettera, le dotazioni finanziarie
della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono
ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010;
8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il
secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente
comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.»;
b)
al fine di incrementare le compensazioni fiscali,
all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.».
Art. 11.Analisi e
studi economico-sociali
1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonche' dei
soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono,
senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, utilizzabili in modo
coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati
funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche
economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel
rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del
sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n. 223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla
protezione dei dati personali.
Art.
11-
bisObbligo di presentazione del documento unico di
regolarita' contributiva
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
«2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al
comma 1 e', in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo 1,
comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune,
avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria
riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la
sussistenza del documento»;
b) all'articolo 29, comma 4, e' aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale
e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».
Art. 11-ter
Sportello
unico per le attivita' produttive
1. All'articolo 38, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, le parole: «con esclusione delle attivita'
gia' disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorita'
amministrativa competente» sono soppresse.
Art. 11-quater
Addizionale sulla produzione e vendita di materiale
pornografico o di incitamento alla violenza
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia
delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei ministri,la Direzionegenerale per il cinema e la
Direzionegenerale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello
sviluppo economico e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, ulteriori rispetto a quelle gia' previste ai sensi dell'articolo
31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le
attivita' culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.
Art. 12.
Contrasto ai
paradisi fiscali
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte
tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico in materia di emersione di attivita' economiche e finanziarie detenute
in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale
insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni,
nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le
attivita' di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime
fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio
1999,
n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste,
in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la
prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le
sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai
fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito
trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie all'estero,
l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e
nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il
contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di
informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il
rafforzamento della cooperazione internazionale.
3-bis. Per le attivita' connesse alle finalita' di cui al comma 3 da
svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo
della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68, secondo modalita' stabilite d'intesa con il Comando generale della
guardia di finanza. 3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la
quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, riservata al
personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, puo' essere aumentata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 13.
Contrasto agli
arbritaggi fiscali internazionali
1. Per analogia e armonizzazione con quanto gia' disposto in altri
ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso
a regimi che possono favorire disparita' di trattamento, con particolare
riferimento ad operazioni infragruppo, e' sottoposto ad una verifica di
effettivita' sostanziale. A tal fine nel
TUIR sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente «a) la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita',
nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attivita' bancarie,
finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando
la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato
o territorio di insediamento»;
b) all'articolo 167, dopo il comma 5, e'
aggiunto il seguente: «5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del
comma
5 non si applica qualora i proventi della societa' o altro ente non
residente provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o
dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita'
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali
relativi alla proprieta' industriale, letteraria o artistica, nonche' dalla
prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la societa' o
l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;
c) all'articolo
167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. La disciplina di
cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti
controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori
diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu'
della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni,
crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso
di diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria o
artistica nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che
direttamente o indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne
sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che controlla la
societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto
residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione
artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del
presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria
secondo le modalita' indicate nel precedente comma 5.»;
d) nell'articolo 168,
comma 1, dopo le parole « di cui all'articolo 167 » sono aggiunte le seguenti:
«, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».
Art. 13-bis
Disposizioni concernenti il rimpatrio di attivita'
finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato
1. E' istituita un'imposta straordinaria sulle attivita'
finanziarie e patrimoniali:
a) detenute fuori del territorio dello Stato
senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni;
b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da
Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate
perche' detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio
economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali
in via amministrativa.
2. L'imposta si applica come segue:
a) su un rendimento
lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il
rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilita' di scomputo di eventuali
perdite;
b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva
di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o
crediti.
3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano
con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento
utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o
giudiziaria, in via autonoma o addizionale.
4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di
cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni.
Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa
dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74.
5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse
modalita', in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16,
19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e
successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore
dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni
e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente
articolo.
6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attivita'
finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31
dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009
e fino al 15 aprile 2010.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le
parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;
b) al
comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al
50»
8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo
affluiscono ad un'apposita contabilita' speciale per essere destinate alle
finalita' indicate all'articolo 16, comma 3.
Art. 14.
Imposta sulle plusvalenze su oro non
industriale di societa' ed enti
1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in
bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle
disponibilita' in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi
o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in
adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunita' europee e
quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale
della Banca d'Italia ai sensi del comma 4, sono assoggettate a tassazione
separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con l'aliquota del 6 per
cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.
2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio
relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' versata, a titolo
di acconto, entro il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui
redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Il saldo e' versato entro il
termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo
periodo di imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilita' di cui
al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata,
aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilita'
cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre
all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla
predetta plusvalenza e' scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli
articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.
4. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini della determinazione
del reddito e non puo' essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento,
la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in
materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle
disponibilita' auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al
comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non
ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire
l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta
misura e' stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.
5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste
dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori
al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di
spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, e
successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle
disponibilita' esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso
l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
14-bis
Finanziamento del sistema informatico di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con uno o piu' decreti adottati in attuazione delle
previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche' ai sensi dell'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema
informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, di cui al predetto
articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo
differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie
delle attivita' svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati
attraverso modalita' operative semplificate, in particolare i tempi e le
modalita' di attivazione nonche' la data di operativita' del sistema, le
informazioni da fornire, le modalita' di fornitura e di aggiornamento dei dati,
le modalita' di interconnessione e interoperabilita' con altri sistemi
informativi, le modalita' di elaborazione dei dati, le modalita' con le quali le
informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe
a disposizione delle autorita' di controllo che ne facciano richiesta, le misure
idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei
rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche
attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonche'
l'entita' dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del
predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 acopertura degli
oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle
contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla
data di operativita' del sistema informatico, come definita dai decreti di cui
al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal
presente articolo.
Art. 15.
Potenziamento
della riscossione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attivita'
di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare
l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito
dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS
e agli altri enti di
previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma
disaggregata per singola tipologia di redditi, nonche' nel rispetto della
normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in
tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi
coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in
Italia.
A decorrere dalla medesima dati commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogati.
2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di
pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se
rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi
degli articoli 23 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta
d'acconto nella misura del 20%, secondo modalita' stabilite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».
3. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, le parole da «entro» a «nonche'» sono sostituite dalle
seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo
e».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati
agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.
5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 148 e'
abrogato.
6. All'articolo 2, comma 2, del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dopo le parole: «entro
il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le
seguenti: «e con le modalita' previste per i pagamenti rateali delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e
riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali
amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato
nonche' sugli atti in materia di previdenza e assistenza
obbligatoria puo' essere sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in
cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
per la
rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria sono individuati gli atti di cui al comma 7.
8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere
di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51,
secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni.».
8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia
delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma,
numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente:
«7. In relazione agli importi
iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente
articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, conservano,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, la loro validita' e il loro
grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo.
Quest'ultimo puo' procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e
successive modificazioni.».
8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente:
«7-bis) richiedere,
con modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza
in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e,
comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento
dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed
enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria
e assicurativa, relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli
stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; ».
8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:
«7-bis) richiedere, con modalita'
stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorita' di vigilanza in coerenza con
le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa
autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorita' ed enti, notizie,
dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,
relativi alle attivita' di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche
in deroga a specifiche disposizioni di legge.».
8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate
dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate
al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201, pari a 44 milioni di euro, e' riconosciuto, per l'anno 2009, un
credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa
automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non
inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attivita'. La
misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i
veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio
della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva
compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta e' usufruibile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui
redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del TUIR, e successive modificazioni.
8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187,
e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 7-bis. Ove
si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o piu'
veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad
effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della
guardia di finanza e alla regione territorialmente competente.».
8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2
della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse
non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli
investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il
settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei
vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal
fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli
di bilancio.
8-decies. Al fine di assicurare i principi di trasparenza,
imparzialita' e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che
preveda specifiche unita' operative allo scopo dedicate, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio,
puo' istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e
l'analisi delle attivita' o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le
concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Puo' essere chiamato a far
parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attivita' o in
quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di
Stato e della pubblica amministrazione.
8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
alla lettera e) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le
operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi
veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad
esse relative, nonche' tutte le operazioni di compravendita effettuate dai
rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.».
8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari,
si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ove applicabili.
8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La convenzione di cui al
comma 2 disciplina anche le modalita' di trasmissione, tra le due
Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei
controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate
in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attivita'
ispettive.».
8-quaterdecies. All'articolo 39-quaterdel decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola:
«installazione» sono aggiunte le seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile
la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei
medesimi apparecchi o congegni»;
b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il
possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo
i»;
c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla
osta» sono soppresse;
d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» e'
sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione
dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;
e) al comma 2, quinto
periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «il
possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni,
l'esercente a qualsiasi titolo i»;
f) dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da
approvare con proprio decreto, l'accertamento e i controlli in materia di
prelievo erariale unico alla Societa' italiana degli autori ed editori. Nello
svolgimento delle attivita' di accertamento e di controllo, affidate con la
convenzione di cui al periodo precedente, la Societaitaliana degli autori ed
editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri di cui al comma 1.».
8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del
sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi,
nonche' di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con
riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e' stata emessa
l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui
verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono
stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei
propri atti, la possibilita', per i debitori, di estinguere il debito
provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione
pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma
violata;
b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
c) di un
aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle
somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per
le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della
cartella.
8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni successivi alla data
di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-quinquiesdecies, gli agenti della
riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della
procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della
facolta' prevista dal comma 8-quinquiesdecies, mediante l'invio di apposita
comunicazione.
8-septiesdecies. Con il provvedimento di cui al comma
8-quinquiesdecies e' approvato il modello della comunicazione di cui al comma
8-sexiesdeciese sono stabiliti le modalita' e i termini di pagamento delle somme
dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da
parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse,
di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti
amministrativi e contabili connessi all'operazione.
8-duodevicies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a
ruolo o per la quale e' stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il
diritto al rimborso.
Art.
15-bis
Disposizioni in materia di giochi
1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Fatta eccezione
per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b), e 7,
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai
sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente
quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a
sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica
prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 110, comma 9, lettera c), primo periodo, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 6.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».
3. L'eventuale esclusione da responsabilita' di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, opera altresi' nei confronti
dei soggetti di cui all'articolo 39-quater, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia
delle illiceita' o irregolarita' riscontrate nella gestione degli apparecchi da
divertimento e intrattenimento.
4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui
all'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano applicazione
anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non
collegati alla rete telematica.
5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa
attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
i), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, possono essere esercitati anche negli
ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.
Art. 15-ter
Piano
straordinario di contrasto del gioco illegale
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del
gioco illegale.
2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte
rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il
Comitato, che puo' avvalersi dell'ausilio della societa' Sogei Spa, di altri
organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni
rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo principi di efficienza,
efficacia ed economicita', di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al
coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero
territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la
sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione
e' dedicata dal Comitato all'attivita' di prevenzione e repressione dei giochi
on line illegali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituita, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni derivanti
dall'ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonche' dall'attivita' di controllo
da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva. Lo studio e
l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca
dati sono utilizzati per la rilevazione di possibili indici di anomalia e di
rischio, quali fonti di innesco delle attivita' di cui al comma 2.
Art. 16.
Flussi
finanziari
1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo
5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76,
e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di
euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni
di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012,a 275 milioni di
euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di
euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
a) mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12,
commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7,
dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.184,4 milioni di euro
per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di
euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di
euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di
euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017;
b) mediante utilizzo di quota parte
delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e
dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a
607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno
2011;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle
missioni internazionali di pace.
2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4
milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di
1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno
2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per
l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte
delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non
utilizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.
2-bis. Per le medesime finalita' perseguite nell'anno 2008,
la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis,
nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in
conformita'
alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra
di bilancio
per gli anni 2010 e seguenti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
16-bis
Riassegnazione dei fondi per le infrastrutture
irrigue
1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino
alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19,
comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni,
gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attivita' di competenza del
suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi
infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione
amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a
rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n. 132
del 6 agosto 1999; le attivita' di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c),
del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2005, n. 231, nonche' gli oneri relativi ai provvedimenti di
adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del
3 per cento delle economie realizzate.
Art. 17.
Enti pubblici:
economie, controlli, Corte dei conti
1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole: «31 marzo 2009»
sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo
e' aggiunto il seguente:
«Il termine di cui al secondo periodo si
intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le
parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le
parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su
proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la
semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo
e il Ministro dell'economia e delle finanze».
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, a
ciascuna amministrazione vigilante sono assegnati, tenuto conto dei rispettivi
settori e aree di riferimento, nonche' degli effetti derivanti dagli interventi
di contenimento della spesa di cui ai successivi commi 5, 6 e 7 del presente
articolo, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere
dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma
483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni vigilanti
competenti trasmettono tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione
con indicazione degli enti assoggettati a riordino.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al
comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare
e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili
delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi
dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza
degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i
profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei
pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
5. Le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie gia'
conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi
provvedimenti di riordino, adottano interventi di contenimento strutturale della
spesa dei predetti enti e organismi pubblici, ulteriori rispetto a quelli gia'
previsti a legislazione vigente, idonei a garantire l'integrale conseguimento
dei risparmi di cui al comma 3.
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono
aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici
dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli
organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle
spese relative alla logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte
delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sino al
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuna
amministrazione ai sensi del comma 3, le amministrazioni e gli enti interessati
dall'attuazione del comma 3 del presente articolo non possono procedere a nuove
assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle
gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale. Sono
fatte salve le assunzioni
del personale diplomatico, dei corpi di
polizia
e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere,
delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita',
degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei
limiti consentiti dalla normativa vigente.
Per le finalita' di cui al comma
4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresi' fatte
salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti
dalla normativa vigente.
8. Entro il 30 novembre 2009 le amministrazioni di cui al comma 3
comunicano, per il tramite dei competenti uffici centrali di bilancio, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica le economie conseguite in
via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi
pubblici vigilati ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato
organizzativo. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono
contributi a carico dello Stato, inclusi nell'
elenco adottato dall'ISTAT ai
sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono rese indisponibili
fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con i Ministri interessati. Ove gli obiettivi di contenimento della
spesa assegnati ai sensi del comma 3 non risultino conseguiti o siano stati
conseguiti in modo parziale, fermo restando quanto previsto dal comma 7, trova
applicazione la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 641, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. In esito alla comunicazione da parte delle amministrazioni delle
suddette economie di cui al comma 8, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze,
di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e i Ministri interessati, e' determinata la
quota da portare in riduzione degli stati di previsione della spesa, in
relazione ai minori risparmi conseguiti in termini di indebitamento netto
rispetto agli obiettivi assegnati ai sensi del comma 3, in esito alla
conclusione o alla mancata attivazione del processo di riordino, di
trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi
pubblici vigilati, previsto dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come
modificato dal presente articolo.
10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate,
previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non
superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non
dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e all'articolo 3, comma 90, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Tale percentuale puo' essere innalzata fino
al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di
assicurare un'efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali
comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di
ventimila abitanti.
11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate,
previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresi'
bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con
apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al
comma 10 del presente articolo
nonche' dal personale di cui
all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita'
previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e
nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna
amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneita' ove non gia'
svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non
oltre il 31 dicembre 2012.
13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono
destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi
della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento
della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure
concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11.
14.
(Soppresso).
15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative
alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il
31 dicembre 2009.
16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009.
17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui
all'articolo 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni
possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.
18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle
cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66,
comma 13,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2010.
19.
L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al
30
settembre 2003, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010.
20. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le
parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre
membri».
21. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
12 febbraio
1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle
deliberazioni
dell'Autorita', in caso di parita' di voti, prevale
quello
del presidente» .
22. L'articolo 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
abrogato.
22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli
organi sociali delle societa' controllate, direttamente o indirettamente, da un
singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita' strumentali,
puo' essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi
amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a
seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del
numero dei componenti o dei loro emolumenti.
22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra
gli estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice
civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
23. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.
A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del
comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico
status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati
al trattamento economico fondamentale»;
b) al comma 2 dopo le parole:
«mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale»;
c) al comma 3 e' soppresso il secondo
periodo;
d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione
concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
e) dopo il comma 5, sono inseriti i
seguenti:
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta
delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali
del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano
comunque a carico delle aziende sanitarie locali.
5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di
finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le
regioni tenendo conto
del numero dei dipendenti pubblici presenti nei
rispettivi territori; gli accertamenti
di cui al medesimo comma
5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale
scopo.».
24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009
e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a
5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con
l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale
recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello
stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge
n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da
parte del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo
articolo.
26. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le
parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro
accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70
del
medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni»;
b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: «3. Al fine
di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31
dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni
redigono,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate
da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o
ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente
responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo'
essere erogata la retribuzione di risultato.»;
c) il comma 4 e' sostituito
dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del
rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti
l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»;
d) dopo il comma 5 e' aggiunto
il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5, commi
4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure
di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto».
27. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.».
28. All'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) e'
inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal
sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza
personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
29. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita'
istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni
pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei
servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di
posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di
informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le
amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21
novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice e' affidato al
CNIPA.
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice
con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro
aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
30. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la
lettera f), sono inserite le seguenti:
«f-bis) atti e contratti di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
».
30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i
controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in
ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'».
30-ter. Le procure regionali della Corte dei conti
esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito
dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo
2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento
finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo
114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente
cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione e'
esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di una specifica e
precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o
colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in
violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia'
pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo'
essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi
alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel
termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.
30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso e'
esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo
di legittimita'.»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione»
sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,».
30-quinquies. All'articolo 10-bis, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite
le seguenti: «non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio
e».
31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta dalla
Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento
della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente
della Corte medesima puo' disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di
orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni
regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima
di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano
alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite.
32. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma
46, e' aggiunto il seguente comma:
«46-bis. Nelle more dell'emanazione del
regolamento di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali
condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni
derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente
alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle posizioni
finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto
nell'ambito del piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze.».
33. Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 45 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la
parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti
statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a
spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza.
34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita' delle risorse
individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli
investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse.
34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di
sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni
di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo
di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) e' autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla
normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale
che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai
costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri
di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalita' di
aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto
e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e puo' graduare le modifiche
tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un
riequilibrio del piano economico-finanziario della societa' di gestione.
35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 2 della legge 22
dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate
e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione
ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli
oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse
accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.
35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di
tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009.
35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso
all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la
spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la
relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione
della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle
procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8
milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite
alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione
dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e di proseguire nel processo di riallineamento dei
trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei
comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificita'
dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico
unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dall'anno 2010, e'
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale
indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato
all'esterno, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del medesimo decreto-legge n.
185 del 2008.
35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita' di
risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza
sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel
contempo, la piena operativita' su tutto il territorio nazionale del sistema del
soccorso pubblico e della prevenzione incendi, e' autorizzata l'assunzione
straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei
limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle
graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto e, ove le
stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata
ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni.
35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies, e'
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle
amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle
attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare
un piu' efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di
revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi
collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed
e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti
effettivi, con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro dell'economia e
delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'economia e delle finanze e gli altri due sono designati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tra questi ultimi,
almeno uno e' scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da collocare
fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilita' di posti
di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente
ricoperti.
35-novies. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli
anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianita' massima
contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei
poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale,
anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando
quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della
presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli
affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative
dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al
personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle
rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato
dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di
struttura complessa».
35-decies. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio
per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del
compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione
dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15,
nonche' i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima
data in ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta
anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni
di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da
utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non
facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal
fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti
delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia
delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni,
comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e
gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma
35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive
modificazioni.
Art. 18.
Tesoreria
statale
1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono fissati, per le societa' non quotate totalmente possedute
dallo Stato, direttamente o indirettamente, e per gli enti pubblici nazionali
inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma
5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 i criteri, le modalita' e la tempistica
per l'utilizzo delle disponibilita' esistenti sui conti di Tesoreria dello
Stato, assicurando che il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento avvenga
solo in assenza di disponibilita' e per effettive esigenze di spesa.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare puo' essere stabilito che i soggetti indicati al comma
1 devono detenere le proprie disponibilita' finanziarie in appositi conti
correnti presso la Tesoreria dello Stato. Con gli stessi decreti sono stabiliti
l'eventuale tasso di interesse da riconoscere sulla predetta giacenza, per la
parte non proveniente dal bilancio dello Stato, e le altre modalita' tecniche
per l'attuazione del presente comma. Il tasso d'interesse non puo' superare
quello riconosciuto sul conto di disponibilita' del Tesoro.
3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non
regolamentare sono fissati i criteri per l'integrazione dei flussi informativi
dei conti accesi presso la Tesoreria dello Stato, al fine di ottimizzare i
flussi di cassa, in entrata ed in uscita, e di consentire una riduzione dei
costi associati a tale gestione.
4. Con separati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di
natura non regolamentare i provvedimenti di cui ai commi
da 1 a 3
possono essere estesi alle Amministrazioni incluse
nell'elenco
richiamato al comma 1 con esclusione degli enti previdenziali di diritto
privato, delle regioni, delle province autonome, degli enti, di rispettiva
competenza, del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e degli enti del
settore camerale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Autorita'
indipendenti nonche' degli Organi costituzionali e degli Organi a rilevanza
costituzionale.
Art. 19.
Societa'
pubbliche
1. All'articolo 18 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni che
stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime
previsto per l'amministrazione controllante, anche alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non
industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della
pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le
predette societa' adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle
disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o
indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le
regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro
il 30 settembre 2009, sono definite le modalita' e la modulistica per
l'assoggettamento al patto di stabilita' interno delle societa' a partecipazione
pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti
di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne'
commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica».
2. All'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 28, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla
sezione competente della Corte dei conti.»;
b)
(soppressa).
3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, e' modificato come
segue:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Misure a
favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree
italiane S.p.A.»;
b) il comma 1 e' abrogato;
c) al comma 3, lettera a), le
parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad
euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore
nominale»; d) al comma 3, dopo la lettera a), e' introdotta la seguente lettera:
«a-bis) ai titolari di azioni della societa' Alitalia - Linee aeree italiane
Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere
al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore
determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese
di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione,
e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di
Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con
taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e' condizionato all'osservanza
delle condizioni e modalita' di seguito specificate; »;
e) al comma 3,
lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a
euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole
«di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori
rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per
ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono
aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;
f) al comma 3, lettera b) e'
aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli
obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di
spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore
degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno
2010»;
g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di
cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di
obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;
h) al comma
4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le
seguenti parole: «e azionari»;
i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole
«gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita', trasmettono»
sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;
j) al comma
5 lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le
seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantita' di detti titoli
obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle
quantita' di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;
k) al comma 5, lettera
c), dopo le parole «quantita' di titoli obbligazionari» sono aggiunte le
seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle
obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;
l) al comma
6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le
seguenti parole «e azionari»;
m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole
«trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle
azioni»;
n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite
con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;
o) dopo il comma 7, e' introdotto
il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli
114 e seguenti del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.»;
p) e' abrogato il comma 8;
q) il comma 9 e' sostituito dal
seguente comma: «9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28
agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n.
166.»;
r) e' abrogato il comma 10.
4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies,
comma 3, lettera a), del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato
dal comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste
presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia
7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane
S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere
alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del
decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33,
e' incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010.
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o
interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.
6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel
senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo
Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria
attivita' imprenditoriale ovvero per finalita' di natura economica o
finanziaria.
7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n.
244,
come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n.
69, e' sostituito dal seguente:
«b) prevedere che previa delibera
dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere
attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che
provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi
dell'articolo 2389,
terzo comma, del codice civile; ».
8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n.
244,
come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n.
69, e' sostituito dal seguente:
«d) prevedere che l'organo di
amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare
proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti
compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente
al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera
b); ».
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere
dal 5 luglio 2009.
9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
soppresso.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS
Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del
2006, e successive modificazioni, e' integrata di un importo, calcolato sulla
percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura
autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio
A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa
provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario
dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse
alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento e al
miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di
assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari
recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa
di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente
disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti
dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma sono
ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione della presente disposizione.
10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di
cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».
11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle
finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni
delle societa' di cui
all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559,
e successive
modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
12. Il consiglio di amministrazione
delle societa' di cui al
comma 11 del presente articolo e' conseguentemente rinnovato nel numero di
cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di
indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice
civile. Il relativo statuto dovra' conformarsi, entro il richiamato termine,
alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali
disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonche' dai provvedimenti di
attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro
50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7620 dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge
1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento
sul capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo
di euro 49.000.000, agarantire la necessaria copertura finanziaria alla
sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia
nell'anno 2009 e all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e
l'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo
di euro 9.500.000, aincrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo
perequativo per le autorita' portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla
gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con priorita' per il sistema informativo del demanio marittimo
(SID).
13-ter. Per le finalita' di cui al comma 13-bis, per la
necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' tenuto a versare all'entrata del bilancio
dello Stato la somma di euro 50.000.000 avalere sui residui di stanziamento
iscritti sul capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la
somma di euro 14.510.000 avalere sui residui di stanziamento iscritti sul
capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero.
Art. 20.
Contrasto alle
frodi in materia di invalidita' civile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' le
Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico
dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo e'
effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS
medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche
attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,
concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero
dell'economia e delle finanze all'INPS.
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei requisiti sanitari nei
confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita'. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti
requisiti sanitari, si applica l'art. 5, comma 5 del Regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i
benefici in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita', complete della certificazione medica attestante la
natura delle infermita' invalidanti, sono presentate
all'INPS, secondo
modalita' stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e
in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali.
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attraverso
le quali sono affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle
funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita' civile, cecita' civile,
sordita' civile, handicap e disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le
regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti
tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del
procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidita'
civile.
5. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo e' soppressa
la parola «anche»;
b) nel secondo periodo sono soppresse le parole «sia
presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia»;
c) nel terzo periodo sono
soppresse le parole «e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del
codice di procedura civile e»;
5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente
articolo, e' inserito il seguente 6-bis:«6-bis: Nei procedimenti
giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed
assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico
d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta,
formulata, a pena di nullita', del consulente nominato dal giudice, il quale
provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale
dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel
secondo comma dell'art. 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di
sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1o aprile 2007
a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido
con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio
assistenziale provvede comunque l'INPS.».
6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti
disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una
Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali
dell'invalidita' civile, gia' approvate
con decreto del Ministro della
sanita' 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni.
Lo
schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione
del presente comma e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni
competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono
derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21.
Rilascio di
concessioni in materia di giochi
1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle
attivita' di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, la gestione di queste attivitae' sempre affidata in
concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e
nazionali, di norma ad una pluralita' di soggetti scelti mediante procedure
aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare
altresi' la maggiore concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva
della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in
previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di
tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire
tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta
a distanza delle predette lotterie, ai piu' qualificati operatori di gioco,
nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e
muniti di idonei requisiti di affidabilita' morale, tecnica ed economica.
2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del
compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione
istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di
restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario
aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione
e' basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nell'ambito
della quale valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo
delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300
milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti
aggiudicatari;
b) offerta di standard qualitativi che garantiscano la piu'
completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilita' e non
imitabilita' dei biglietti, nonche' di sicurezza del sistema di pagamento delle
vincite;
c) capillarita' della distribuzione attraverso una rete su tutto il
territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non
inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo
restando il divieto, a pena di nullita', di clausole contrattuali che
determinino restrizioni alla liberta' contrattuale dei fornitori di beni o
servizi.
4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per
non piu' di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due
periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della
concessione per il secondo periodo e' subordinata alla positiva valutazione
dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da
esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.
5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad
estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione continuano
ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le
gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a
condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova
concessione.
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione
differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede
direttamente, ovvero mediante una societa' a totale partecipazione
pubblica.
7. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e
dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del
gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure
occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione
telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione agli attuali
concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano
stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente
prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuita';
b)
l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e
comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante
una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti
dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli gia' richiesti e
posseduti dagli attuali concessionari. Gli operatori di cui alla presente
lettera, al pari dei concessionari di cui alla lettera a), sono autorizzati
all'installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14 per cento del
numero di nulla osta gia' posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte
del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;
c) la durata delle
autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12,
comma 1, lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al
termine delle concessioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. La
perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, non determina la decadenza dalle autorizzazioni
acquisite.
8. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) le modalita' con cui le
autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono
essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere
prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione; ».
9. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 e'
sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di incrementare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalita' e dell'evasione fiscale,
con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso
l'intensificazione delle attivita' di controllo sul territorio, e di utilizzare
le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale
dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente
articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite
dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le
dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario,
la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale
del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate
dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del
presente comma, anche mediante procedure selettive.
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5
si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 e' destinatario di
un apposito programma di riqualificazione da effettuare a valere e nei limiti
delle risorse destinate alla formazione a cura della Scuola di cui al presente
articolo.».
10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la
lettera p) e' aggiunta la seguente:
«p-bis) disporre, in via sperimentale e
fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi, per
l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso
dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la
possibilita' per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle
cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle
stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria gia' prestata
dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse
risultare incapiente.».
11. Al fine di consentire la parita' di trattamento tra i soggetti
che parteciperanno alle selezioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera
l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' dal presente articolo, qualora il
nuovo aggiudicatario sia gia' concessionario dello specifico gioco, il
trasferimento in proprieta' all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di tutti i beni materiali e immateriali costituenti la rete distributiva fisica,
previsto dalle concessioni in essere, e' differito alla scadenza della
convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di
selezione.
12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e' possibile adottare
ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100
numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco,
l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle
acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non
inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita e il compenso
dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80
per cento del valore delle cartelle acquistate. 13. Il termine di pagamento
dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e' stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con
riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno
precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al
31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il
periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella
dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso.
Art. 22.
Settore
sanitario
1. All'articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1-bis le parole: «entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle
seguenti:
«entro il 15 ottobre 2009» ;
b) al comma 1-ter le parole
«entro il 31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 15
ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonche' le
norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre».
2. E' istituito un fondo con dotazione pari a 800 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, destinato ad interventi relativi al settore sanitario,
da definirsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Con intesa da stipulare, ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, insede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, a valere sulle risorse del fondo di cui al presente comma,
sono definiti gli importi, in misura non inferiore a 50 milioni di euro, da
destinare a programmi dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle
relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti.
3. Il fondo di cui al comma 2 e' alimentato dalle economie conseguenti
alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e all'attivita' amministrativa dell'Agenzia italiana del farmaco
nella determinazione del prezzo dei medicinali equivalenti di cui all'articolo
7, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive
modificazioni. A tal fine il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
rideterminato in riduzione in valore assoluto di 800 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010 e in termini percentuali nella misura del 13,3 per cento a
decorrere dal medesimo anno 2010. Conseguentemente il livello del finanziamento
a cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 800 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010.
In sede di stipula del Patto per la salute e'
determinata la quota che le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano riversano all'entrata del bilancio dello Stato per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
3-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), primo periodo,
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole da: «tenendo conto» fino a: «spesa
complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eccezione della quota di
sforamento imputabile alla spesa per farmaci acquistati presso le aziende
farmaceutiche dalle aziende sanitarie locali e da queste distribuiti
direttamente ai cittadini, che e' posta a carico unicamente delle aziende
farmaceutiche stesse in proporzione ai rispettivi fatturati per farmaci ceduti
alle strutture pubbliche».
4. Attesa la straordinaria necessita' ed urgenza di tutelare,
ai
sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'erogazione delle prestazioni
sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al
decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e
di assicurare il risanamento, il riequilibrio economicofinanziario e la
riorganizzazione del sistema sanitario regionale della regione Calabria, anche
sotto il profilo amministrativo e contabile, tenuto conto dei risultati delle
verifiche del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005,
pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, relativamente agli anni 2007 e
2008, si applicano le seguenti disposizioni:
a) il Presidente del Consiglio
dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida la regione a
predisporre entro settanta giorni un Piano di rientro contenente misure di
riorganizzazione e riqualificazione del Servizio sanitario regionale, da
sottoscriversi con l'Accordo
di cui all'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonche' a provvedere
a quanto previsto dall'articolo 1, comma 174 della medesima legge;
b) decorso
inutilmente tale termine, ovvero ove il Piano presentato sia valutato non
congruo a seguito di istruttoria congiunta del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del
Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sulle cui conclusioni e' sentita la regione in apposita riunione,
il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un
Commissario per la predisposizione di un Piano triennale di rientro dai
disavanzi, recante indicazione dei necessari interventi di contenimento
strutturale della spesa, da redigere all'esito del riaccertamento dei debiti
pregressi nonche' dell'attivazione delle procedure amministrativo-contabili
minime necessarie per valutare positivamente l'attendibilita' degli stessi
conti. Alla riunione del
Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
della giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131;
c)
il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla
lettera b) e' approvato dal Consiglio dei Ministri, che ne affida
contestualmente l'attuazione al Commissario nominato ai sensi della
medesima lettera b). Nello svolgimento dei compiti affidatigli e per
tutto il periodo di vigenza del Piano di rientro, il Commissario sostituisce gli
organi della regione nell'esercizio delle attribuzioni necessarie all'attuazione
del Piano stesso; contestualmente a tale nomina, il Commissario delegato di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n.
3635, cessa dal suo incarico;
d) ai crediti interessati dalle procedure di
accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2008 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
2, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, che non siano in contrasto con le
disposizioni del presente comma.
5. In sede di verifica sull'attuazione dei Piani di rientro, al fine di
prevenire situazioni di conflitto di interesse e di assicurare piena
indipendenza e imparzialita' di giudizio, i componenti designati dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, appartenenti alla regione
assoggettata alla valutazione, non possono partecipare alle relative riunioni
del Comitato e del Tavolo, di cui agli articoli 9 e 12
della citata
Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. In tali casi, la predetta
Conferenza provvede alla tempestiva designazione di altrettanti componenti
supplenti, fermo restando che nelle more di tale designazione, allo scopo di non
ritardare le necessarie azioni di contrasto alle situazioni di criticita' in
essere, Comitato e Tavolo possono proseguire e concludere i propri lavori.
Restano salvi gli atti e le attivita' gia' espletati da Comitato e Tavolo
anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per la specificita' che assume la struttura indicata dall'articolo 1
comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell'ambito del sistema
sanitario nazionale ed internazionale e per le riconosciute caratteristiche di
specificita' ed innovativita' dell'assistenza, a valere su apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per
l'erogazione, a favore della medesima struttura sanitaria, di un contributo
annuo fisso di 50 milioni di euro.
Conseguentemente, per il triennio
2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al
medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: «, comprensivi»
fino a: «15 febbraio 1995» sono soppresse.
7. L'importo di 50 milioni di euro previsto per gli anni 2007 e 2008
dall'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31, e' erogato alla struttura sanitaria di cui al comma 6 per le medesime
finalita' di cui al comma 6.
8. Ai fini della verifica degli adempimenti in materia di acquisto di
beni e servizi, di cui all'Allegato 1, comma 2, lettera b)
della citata
Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa procede alla
valutazione sentita la CONSIP.
Art.
22-bis
Compensazione di crediti e debiti delle regioni e delle
province autonome
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a effettuare, se necessario anche
in piu' anni, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione
di quelle destinate al finanziamento della sanita', le compensazioni degli
importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse
alle modalita' di riscossione della tassa automobilistica sul territorio
nazionale a decorrere dall'anno 2005. Le compensazioni sono indicate, solo a
questo fine, nella tabella di riparto approvata dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome. Le compensazioni relative alle
autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei
relativi ordinamenti finanziari.
2. La procedura di cui al comma 1 e' applicata nelle more della
definizione di un meccanismo automatico di acquisizione dei proventi derivanti
dalla riscossione della tassa automobilistica spettante a ciascuna regione e
provincia autonoma in base alla legislazione vigente.
Art. 22-ter
Disposizioni
in materia di accesso al pensionamento
1. Inattuazione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma
21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il
requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma
e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono
incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente
incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonche' di un
ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'eta' di
sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di
decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a
specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonche'
le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente
disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la
predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione
di tale diritto».
2. Adecorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' anagrafica per
l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della
speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato
dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da
emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la normativa tecnica di
attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'eta' pensionabile
riferito al primo quinquennio antecedente non puo' comunque superare i tre mesi.
Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione
tecnica, e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario.
3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel
Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso
la Presidenzadel Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,
per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare
attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo
e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2011.
Art. 23.
Proroga di
termini
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, le parole
«30 giugno 2009,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009,».
2. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole «fino
al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009.».
3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le
parole: «entro il 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
dicembre 2009»;
b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «al 30 settembre 2009».
4. Al fine di assicurare l'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco
delle unita' autorizzate per l'anno 2009, tenuto conto della vigenza delle sole
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami riservati ai vigili volontari
ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005, dalle quali attingere in
parti uguali, il termine di scadenza relativo alla graduatoria per il 2004, e'
prorogato al 31 dicembre 2009. E' altresi' prorogata al 31 dicembre 2009 la
graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di direttore antincendi
della posizione C2.
5. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole:
«30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
6. All'articolo 159, comma 1, primo, secondo e quarto periodo, del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «30
giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
7. Al comma 14 dell'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2009».
8. All'articolo 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2009».
9. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, come da ultimo modificato dal comma 10, dell'articolo 4-bis, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, per completare l'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116
del 20 maggio 1994, e' prorogato al 31 dicembre 2010. La proroga del termine di
cui al presente comma, si applica anche alle strutture ricettive per le quali
venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio,
il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita' previsto
dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. In pendenza del termine per la presentazione
del progetto di cui al presente comma, restano sospesi i procedimenti volti
all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del
Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 116 del 20 maggio 1994.
10. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole: «fino al 30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 30 settembre 2009».
11. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2008,
n. 188, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
12. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come da ultimo modificato
dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole:
«e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2,
dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre
ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
13. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le parole: «dal
sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 7, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre
2009».
14. Per le popolazioni dei comuni interessati dagli eventi sismici, che
hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal mese di aprile 2009, come
identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, i termini di cui
agli articoli 191, comma 2, 192, comma 2, e 193, comma 2, del
codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30, sono prorogati di sei mesi. La richiesta di cui all'articolo 191, comma 2 e
192, comma 2, nonche' l'istanza di cui all'articolo 193, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 30 del 2005, deve essere accompagnata unicamente
dall'autocertificazione da cui risulti la condizione di residente in uno dei
comuni di cui al presente comma.
14-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il
comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-ter. 1. Nel caso in cui, al termine
di scadenza, il programma non risulti completato, in ragione delle conseguenze
negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009
nella regione Abruzzo, nonche' delle conseguenti difficolta' connesse alla
definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su
istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo'
disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per le imprese con
unita' locali nella regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2010».
15. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone colpite
dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo degli organi
delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura
dell'Aquila,
previste dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, e' prorogato al 30
aprile 2010, con la conseguente proroga del termine di scadenza degli organi
delle Camere di commercio stesse.
15-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' nelle zone
colpite dal sisma del 6 aprile 2009, l'avvio delle procedure per il rinnovo
degli organi dell'Accademia di belle arti dell'Aquila e del Conservatorio
«Alfredo Casella» dell'Aquila e' differito al 30 aprile 2011, con la conseguente
proroga del termine di scadenza degli organi dell'Accademia e del Conservatorio
stessi.
16. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
da ultimo modificato dall'articolo 19, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le
parole: «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi
ventiquattro mesi».
17. Il Consiglio della magistratura militare nell'attuale composizione e'
prorogato fino al 13 novembre 2009, ai fini dell'attuazione degli adempimenti
correlati alle modifiche previste dal comma 18.
18. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera c), e' sostituita
dalla seguente: «c) due componenti eletti dai magistrati militari; »;
2) la
lettera d), e' sostituita dalla seguente: «d) un componente estraneo alla
magistratura militare, che assume le funzioni di vice presidente, scelto
d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di
universita' in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di
esercizio professionale; il componente estraneo alla magistratura militare non
puo' esercitare attivita' professionale suscettibile di interferire con le
funzioni della magistratura militare ne' puo' esercitare attivita' professionale
nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.»;
b)
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ferma restando la dotazione
organica di cui all'articolo 2, comma 603, lettera c), primo periodo, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della
magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato ed il
posto di organico e' reso indisponibile per la medesima durata.»;
c) il comma
2, e' sostituito dal seguente:
«2. L'attivita' e l'attuazione delle
deliberazioni del Consiglio della magistratura militare sono promosse dal
presidente, sostituito, in caso di impedimento, dal vice presidente.»;
d) al
comma 4, le parole «almeno cinque componenti, di cui tre elettivi.» sono
sostituite dalle seguenti: «almeno tre componenti, di cui uno elettivo.»;
e)
al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «dei
componenti non magistrati» sono sostituite dalle seguenti: «del componente non
magistrato»;
2) le parole «tali componenti» sono sostituite dalle
seguenti:
«tale componente»;
f) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro della difesa, e' rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di
segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a
quella attuale.».
19. E' abrogato il comma 604 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Le prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura
militare, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da
adottarsi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di
scadenza di cui al comma 17.
20. Il termine di cui all'articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3
giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n.
129, e' prorogato, senza oneri per la finanza pubblica, fino al completamento
delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa
l'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
21. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le
parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
21-bis. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,
di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010.
21-ter. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.
21-quater. Al comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, le parole: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» sono
sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e
2010».
21-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti
avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
16 gennaio 2008, n. 4».
21-sexies. Il termine per le istanze di cui al comma 2
dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' riaperto per i
centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto per le rivendite gia' istituite con contratto
antecedente alla data del 31 dicembre 2008 inpossesso dei requisiti stabiliti
dal citato comma, purche', entro i centoventi giorni successivi alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano
intestate a persone fisiche.
21-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuate le modalita' per la semplificazione delle procedure di
rilevazione contabile degli aggi e dei compensi comunque denominati spettanti ai
soggetti che effettuano attivita' di cessione di generi di monopolio, valori
bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonche' di gestione
del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e
delle tasse di concessione governativa o attivita' analoghe e che si avvalgono
dei regimi contabili di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
21-octies. All'articolo 6, numeri 1 e 5, della parte I della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni, le parole da: «1. Apposita carta bollata» fino
a: «dieci marche del taglio massimo» sono sostituite dalle seguenti: «1.
Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), aventi data
di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore
pari all'imposta dovuta».
21-novies. All'articolo 1, comma 1130, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «1o gennaio 2011».
21-decies. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170, e successive modificazioni, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «anno 2010».
Art. 24.
Disposizioni in
materia di forze armate, forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto
di Stato
1-72.
(soppressi).
73. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera l) e' sostituita dalla
seguente:
«l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con apposito regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta
applicazione; »; b) all'articolo 9:
1) al comma 2, lettera b), la parola
«misure» e' sostituita dalle seguenti: «disposizioni esplicative»;
2) al
comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole «altre classifiche di segretezza»
sono sostituite dalle seguenti: «classifiche segreto e riservatissimo»;
2.2)
al secondo periodo, le parole «classifiche di segretezza» sono sostituite dalle
seguenti: «tre classifiche di segretezza citate»;
c) all'articolo 42:
1)
al comma 1, le parole «e siano a cio' abilitati» sono soppresse;
2) dopo il
comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per la trattazione di informazioni
classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il
possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).».
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate
nel controllo del territorio, a decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego
di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,
puo' essere prorogato per due ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato con ulteriori 1.250 unita', interamente destinate a servizi di
perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
Il personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego
nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del
personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92
del 2008. A tal fine e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno
2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per il periodo di cui
al comma 74 nei servizi di perlustrazione e pattuglia di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e' attribuita un'indennita' di importo
analogo a quella onnicomprensiva,
di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 125 del 2008, e successive modificazioni, corrisposta al personale delle
Forze armate. Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di ordine
pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente e' attribuita anche al
personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze armate,
ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi vigilati dal medesimo
personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3
milioni di euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno 2010, si
provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per
l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali e' autorizzata, a decorrere dal 1o luglio 2009 e fino al 31
ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro.
Art. 25.
Spese
indifferibili
1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla
partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 284
milioni di euro per l'anno 2009, in soli termini di competenza.
2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della
sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l'applicazione di
sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non
eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di
marzo 2010. Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti
non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'articolo 2,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9
aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.
4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, e' incrementato di
256 milioni di euro per l'anno 2009, 377 milioni di
euro per l'anno 2010, 91 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro
per l'anno 2012.
5. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23
milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010», sono
sostituite dalle seguenti: «
279 milioni di euro per l'anno 2009, 567
milioni di euro per l'anno 2010, 84 milioni di euro per l'anno 2011». Alla
compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede
mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al
precedente comma 4.
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201, nonche' i soggetti di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti
previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre
senza alcuna maggiorazione ne' sanzione e senza alcun interesse.
6. All'articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009,
n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad
un massimo».